PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che, nella forma della cooperativa sociale, si occupano del reinserimento nella società degli ex detenuti è destinata una percentuale pari al 30 per cento della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, prevista dall'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere, altresì, destinatari dei benefìci previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, nonché destinatari dei progetti per la realizzazione di programmi per il sostegno e lo sviluppo di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gestiti da Sviluppo Italia Spa in collaborazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.